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TAR LOMBARDIA. NUOVA SENTENZA...
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOIl Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardiapronunciato la presente SENTENZA....
Sul ricorso numero di registro generale 2658 del 2009, proposto da:AIFI ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Lorenzo Lamberti e Mauro Putignano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano via San Barnaba n. 32;
contro REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Emilia Moretti e Pio Dario Vivone, domiciliata presso gli uffici della avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi 22;- per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia di Milano, Sezione III, 6 aprile 2009 n. 3158;
Visto il ricorso con i relativi allegati;Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lombardia;Viste le memorie difensive;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3158 del 6 aprile 2009, il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il provvedimento della Regione Lombardia (decreto n. 13425 del 20 novembre 2008 con il quale era stato revocato il precedente decreto n. 7975/07 oggetto anch’esso di impugnativa) che aveva individuato le competenze e gli obiettivi di formazione di una nuova figura professionale denominata “operatore di tecniche di massaggio orientale” definito come il soggetto che, avendo conseguito un attestato di competenza regionale, svolge con autonomia professionale, nell’ambito della propria competenza attività dirette alla salvaguardia ed al miglioramento del benessere dell’individuo.
In particolare, il Collegio ha ritenuto che il provvedimento impugnato violasse il riparto di competenze costituzionali giacché elementi inequivocabili attestavano come la determinazione amministrativa avesse individuato una nuova figura professionale le cui competenze si sovrapponevano, almeno parzialmente, ai compiti sanitari veri e propri riservati agli appartenenti alla relative professioni e che non sono liberamente esercitabili. Si era, secondo il Tribunale, dato vita ad una figura professionale caratterizzata dal superamento di un percorso formativo che, di fatto, abilitava i titolari ad erogare prestazioni non sempre nettamente distinguibili da altre legislativamente riservate ad esercenti professioni sanitarie riconosciute.
2. La Regione con decreto n. 8292/2009 ha disposto di revocare dal “quadro regionale degli standard professionali” il profilo suddetto di operatore di tecniche di massaggio orientale e di inibire agli operatori accreditati l’avvio di nuovi percorsi formativi allo stesso afferenti.
L’associazione ricorrente, in questa sede, si duole del fatto che, in altro punto del dispositivo, il decreto in parola stabilisce che, nelle more della definizione del giudizio di merito davanti al Consiglio di Stato, per quanto attiene unicamente ai corsi per i quali è già avviata l’attività didattica ai sensi del decreto dirigenziale n. 13425/2008, anche a tutela e garanzia degli interessi degli studenti, gli allievi possano completare il percorso formativo con il regolare espletamento delle prove d’esame, al cui esito finale verrà rilasciata la relativa certificazione delle competenze ai sensi della L.R. n. 19/2007. Si lamenta, sul punto, che la prosecuzione dei corsi già avviati e la acquisizione delle relative competenze, porrebbe nel nulla gli effetti della sentenza m. 3158/2998.3. Il ricorso non può essere accolto.
La Regione attenendosi fedelmente al vincolo conformativo discendente dalla sentenza di questo Tribunale ha espunto dall’ordinamento la disciplina professionale dell’operatore di tecniche di massaggio orientale inibendo l’avvio di corsi afferenti il conseguimento della relativa qualifica. Allo stato, dunque, alcun operatore potrà mai fregiarsi di tale titolo.
Il tenore letterale del decreto rende evidente che la disposta prosecuzione dei corsi già avviati ha come fine il mero rilascio di un attestato della attività formativa di fatto svolta senza alcun effetto abilitante che possa intaccare la sfera di attività riservata dalla legge statale alla professione di fisioterapista.4. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: Rigetta il ricorso; Condanna la ricorrente associazione al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquida in € 600,00, oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12/01/2010 con l'intervento dei Magistrati